Leandro Zoppé, a pagina 150 del suo scritto “Per una storia di Meda” edito nel 1971, riferisce di aver trovato presso l’Archivio di Stato di Milano una pergamena datata 1467 in cui vi era trascritta la controversia tra il monastero benedettino di San Vittore di Meda con il monastero benedettino di San Colombano in Como. Date, però, le pessime condizioni di conservazione del documento, ne era praticamente impossibile la lettura.
Essendo la “lite” svoltasi tra Milano e Como, di mia iniziativa decisi di cercare l’altra pergamena, copia di quella sopraddetta, presso l’Archivio di Stato di Como. Dopo due giorni di pazienti ricerche finalmente trovai la “cartula”. In realtà non era proprio quella che avrei desiderato consultare e confrontare, ma una stesura cronologicamente successiva che però riportava la conclusione della controversia e aveva come data il 6 maggio del 1471. L’importante documento era custodito tra i rogiti del notaio Pietro Muralto.
Dalle mie ricerche ho tratto sufficienti notizie sull’importante vertenza che qui voglio esporre.
Durante il Quattrocento le condizioni economiche del Monastero di Meda si erano fatte sempre più precarie. Le guerre, le epidemie, l’esagerata pressione fiscale obbligarono il cenacolo benedettino medese ad affittare a livello perpetuo ampie estensioni di terra per sanare il pesante disavanzo della loro cassa.
In questo desolato quadro economico, appunto nell’anno 1447, venne eletta badessa Violante della Mairola,donna energica e risoluta che, con estrema decisione si accinse a riportare agli splendori l’antichissimo cenobio ma a caro prezzo. Ci furono eccessi di atti di violenza come quello del fratello della badessa Violante, tale Emanuele della Mairola detto il Rosso che con un gruppo di sue guardie con metodi duri induceva i contadini a pagare. Cacciato il Rosso, la sorella venne imprigionata all’interno del convento. Per sistemare la situazione giunse a Meda l’abate di San Pietro in Gessate, uno dei padri fondatori del movimento cassinense che introdusse le nuove regole di clausura stretta anche a Meda facendo rifiorire le vocazioni. L’incipit di questa riforma che investì il mondo dei monasteri femminili fu nel 1460 in quel di Santa Giustina di Padova. Lodovico Barbo abate del cenobio avviò la clausura stretta e ridefinì la struttura stessa del Monastero con la costruzione della chiesa a doppia aula. Con il Concilio di Trento si codificarono le regole claustrali e nella arcidiocesi ambrosiana, san Carlo le applicò fedelmente. Con il “decretum de regolaribus et monialium” del 1553 si ripristinava la clausura stretta (già in auge a Meda), si promossero le biblioteche interne, la musica liturgica; si imposero la tenuta di registri amministrativi e il libro cronaca (quello di Meda è datato 1619-1742); gli edifici furono ampliati per far spazio a luoghi di vita comune come il noviziato, l’educandato, locali per le converse; l’osservanza stretta prevedeva anche una foresteria, un parlatorio, le porte a doppio chiavistello. La crescita delle vocazioni in San Vittore dalle 30-40 del Cinquecento, passarono alle 70 nel Seicento con oltre 30 converse. Inoltre, adducendo a questioni di sicurezza, decretava l’accorpamento dei monasteri femminili isolati con quelli siti nei luoghi abitati. Fu quello che successe al monastero benedettino dell’Annunziata del Ceredo la cui incorporazione con San Vittore venne firmata da san Carlo nel 1576 ma il trasferimento effettivo delle monache avvenne nel 1588.
Il documento che qui è riportato nella sua veste fotografica è l’atto definitivo di una lunga lite e una copiosa serie di “carte bollate” che coinvolsero il papa Paolo II, il vescovo di Como, l’arcivescovo e il duca di Milano. Non a caso, nel testo, si fa riferimento alla lettera con cui il papa incarica il preposto di Santa Maria di Vico in Como, di decidere, in un primo tempo, sulla controversia in data 15 agosto 1470 (Petrus de Muralto pub. imp. auct. not. cum. et in hac parte prefati domini delegati apostolici)
In questa pergamena emerge in tutta la sua potenza e arditezza donna Violante che pur di accaparrarsi le proprietà del monastero di San Colombano in Como ardì alle vie legali.
La “cartula” ripropone la sentenza pronunciata da Giacomo Orchi prevosto della chiesa di Santa Maria di Vico fuori le mura di Como dell’ordine degli Umiliati e commissario giudice delegato della causa in giudizio d’appello tra il monastero di Meda e quello di San Colombano in Como.
Il testo si apre citando la lettera apostolica con la quale papa Paolo II conferisce al reverendo Giacomo Orchi l’incarico di risolvere la complicata controversia. Il documento riporta anche la disamina delle motivazioni che mossero le due “consortes litis”. Da una parte viene citata la badessa Violante, titolare del monastero di San Vittore in Meda e rappresentata, in giudizio dal procuratore Giorgio di Retegno, in cui si rivendica con fermezza l’autorità del cenacolo medese sul cenacolo benedettino comense. Nel documento si giustifica l’origine della controversia in quanto si dichiara che il cenacolo comasco era mancante del governo di una regolare badessa. Si denuncia, inoltre, che la monaca Elisabetta del Castello di Menaggio aveva rinunciato a governare il monastero di San Colombano e di conseguenza veniva contestata l’elezione della nuova badessa Augustina de Rippa per irregolarità giuridica.
Dall’altra parte Augustina de Rippa, la discussa neobadessa comasca, rappresentata in giudizio dal procuratore Nicola Salici, reclamava il suo diritto di governo e denunciava indebite pressioni da parte di alcuni canonici della Chiesa di Sant’Abbondio in Como ed emissari della Violante. Inoltre la stessa contestava duramente la validità e l’autenticità delle stesse lettere apostoliche.
La controversia che si avvalse della consulenza di Antonio de Mugiasca, dottore di diritto riconosciuto dalle due parti, confermava la precedente sentenza emessa dal priore di San Giovanni Battista di Vertemate in favore del Monastero di San Colombano. Il verdetto venne poi reso ufficiale e giuridicamente valido con trascrizione notarile di Pietro da Muralto pubblico notaio imperiale.
Per gli studiosi di storia locale ricordiamo che il documento è depositato presso l’Archivio di Stato di Como e la copia con la traduzione italiana è disponibile dal sottoscritto Felice Asnaghi

Il “tabellionato” del notaio Pietro da Muralto pubblico notaio imperiale
I monasteri della controversia
Il monastero femminile di San Colombano in Como, benedettine (1317-1785)
Il Monastero benedettino femminile di San Colombano fu fondato nel 1317, entro le mura della città di Como e nacque dall’unione e dal trasferimento dei monasteri di San Giacomo di Menaggio e San Michele di Monte Olimpino. Dopo neanche un secolo e mezzo di vita, in un momento in cui le vocazioni religiose erano al lumicino, rischiò di chiudere divenendo di proprietà del cenobio di San Vittore di Meda. Passato il grave momento ricominciò a popolarsi di nuove monache e a riprendere il cammino tracciato dalla regola di San Benedetto. Il vescovo Giovanni Antonio Volpi (1559-1588), applicando il decreto “de regularibus et monialibus” del Concilio di Trento che raccomandava il trasferimento in centri abitati dei monasteri femminili siti in luoghi isolati, nel 1569 accorpò in San Colombano le monache di Santa Maria di Loppia di Bellagio e, negli anni seguenti, quelle dell’altro monastero bellagino San Biagio di Pescallo. A fine Seicento si ha notizia della definitiva unione delle sopradette monache alla congregazione benedettina cassinese. Infine il monastero di San Colombano fu soppresso il 24 marzo 1785 in esecuzione dell’imperial regio dispaccio del 5 dicembre 1783. A quella data ospitava diciassette monache professe e sette converse. Le sue proprietà erano localizzate in Luisago con Bricola, Grandate, Caslino, Lomazzo, Cermenate, Rebbio, Breccia con Lazzago, Lipomo, nei Corpi Santi (San Michele), Chiasso e Como (in “Fiume Aperto” e presso il monastero).
(Le notizie sono tratte dal sito Lombardiabeniculturali)
Il monastero femminile di San Vittore in Meda, benedettine (IX-1798)
Il conte Giorgio Giulini, nella sua opera enciclopedica Memorie spettanti alla Storia, al Governo ed alla Descrizione della Città e Campagna di Milano ne’ secoli bassi, Milano, 1760 o della successiva edizione del 1855, parlando del monastero di Sant’Ambrogio di Milano e delle sue proprietà esaminando gli avvenimenti dell’anno 856 prende in considerazione il monastero di San Vittore di Meda e così scrive:
Il nuovo abate Pietro procurò di accrescerli anche di più. Perciò nel mese di giugno fece un cambio di varij fondi che possedeva in Guidi o Guido con altrettanti che godeva in Gnignano Tagiberga, vergine a Dio dedicata e badessa del monistero di San Vittore, fondato nel luogo di Meda. Tagiberga abbadissa Deo dedicata Monasterio San Victoris, sito in Meda, mi è stato di sommo piacere il trovare di tal carta contratto nell’archivio ambrosiano, della quale veniamo assicurati che l’insigne monistero di San Vittore in Meda, sicuramente già fioriva in quei tempi. Riconosce esso per i fondatori due nobili, non meno che pii personaggi, chiamati Aimo e Vermondo, che furono dopo la loro morte colà sepolti e venerati quai santi, celebrandosene la festa nel giorno tredici febbrajo.
A questo punto il Giulini si dilunga nel racconto della storia dei due Santi fondatori e la successiva nascita del monastero di San Vittore.
La pergamena dell’856 è dunque la carta più importante che ne accerta l’esistenza del monastero ed è pubblicata in “Codice Diplomatico Santambrosiano e nel Codice Diplomatico Longobardo nella sua traslitterazione latina, inoltre la pergamena è conservata in Archivio di Stato di Milano fondo Museo Diplomatico.
I personaggi
Giacomo de Orchi è il preposto della chiesa di Santa Maria di Vico fuori le mura di Como, dell’ordine degli Umiliati, Commissario e Giudice delegato della causa di appello.
Antonio de Mugiasca è l’assistente giudicante.
Pietro di Muralto è il pubblico notaio di Como.
Giorgio di Retegno è sindaco e procuratore del Monastero di San Vittore.
Nicola de Salici ricopre la carica di sindaco e procuratore del monastero di San Colombano.
Violante della Mairola è la badessa del monastero di Meda.
Elisabetta del Castello di Menaggio è la badessa dimissionaria del monastero comasco.
Augustina de Rippa è la badessa in carica del monastero comasco.
Vescovo Bibbiense è il Priore di San Giovanni Battista di Vertemate giudice in primo appello.
Glossario
Litisconsorti: dal latino “consortes litis”, partecipi di una lite. Nel linguaggio giuridico si identifica chi è impegnato in una controversia giudiziaria con altre persone.
Rescritto: dal latino “rescriptum”. In diritto canonico è il responso scritto con cui l’autorità ecclesiastica giurisdizionalmente competente, su istanza di una richiedente, concede una grazia o risolve una controversia o compie tutte e due gli atti.
Testo della pergamena tradotto

La pergamena del 1471
Nel nome di Cristo amen
Circa la causa e la questione di cognizione delle eccezioni, delle opposizioni e delle repliche fatte ed opposte. Alla presenza di noi Giacomo de Orchi, preposto della chiesa di Santa Maria di Vico fuori le mura di Como, dell’ordine degli Umiliati, Commissario e Giudice delegato della causa di appello e circa quanto è contenuto negli istrumenti predetti d’appello e nel rescritto a noi presentati col presente tenore, cioè Paolo Vescovo Servo dei Servi di Dio al diletto figlio preposto dalla chiesa di Vico fuori le mura di Como.
Salute ed apostolica benedizione. La Signora a noi figlia diletta in Cristo, Violante, Badessa e figlia del Monastero di San Vittore del Borgo di Meda, dell’ordine di San Benedetto della diocesi di Milano mostrò con petizione già per parte delle predette, esposto a noi per il Monastero di San Colombano di Como dello stesso ordine di quello che Elisabetta del Castello di Menaggio allora dello stesso Monastero di San Colombano Badessa con il governo e l’amministrazione dello stesso Monastero di San Colombano a cui allora presiedeva, per certo suo procuratore allora espresso per questo da quella specialmente costituito, nelle nostre mani spontaneamente aveva ceduto, chiamasse con l’azione. E se il detto Monastero di San Colombano così chiamato, con tutti i diritti e le pertinenze allo stesso Monastero di Meda, si unisca, ammetta, incorpori, alle necessità delle stesse Violante Badessa e figlia dello stesso Monastero di Meda trovasse soddisfazione, e cedesse in gran modo delle stesse e in aumento del culto divino. Noi all’istanza delle stesse Violante Badessa e Convento ed Elisabetta predette, a Stefano de Plano e Paolo Coquio, Canonici della chiesa di Como, uomini illustri, abbiano dato in mandato affinché se gli infrascritti o ciascuno di loro chiamati quelli che (n.d.r. erano presenti), dopo diligente informazione, trovassero le premesse cose essere sotto la verità, unissero, ammettessero, incorporassero il Monastero di San Colombano predetto con tutti i suoi diritti e pertinenze, allo stesso Monastero di San Vittore per nostra autorità in perpetuo. E se per la forza di queste stesse cose accadesse che sia fatta l’unione, l’annessione, l’incorporazione dei predetti per opera di quelli, alla detta Elisabetta (n.d.r. verranno devoluti) una pensione annua di trentadue lire imperiali di moneta di quelle sopra i frutti, i redditi e le pertinenze del loro Monastero per tutto il tempo che vivesse, e al suo procuratore per il tempo presente, e per quel tempo in cui fosse delle stesse badessa e Convento predette in certi limiti e luoghi e sotto le pene e i confini ecclesiastici, integralmente da pagare alla stessa per autorità apostolica riservassero, costituissero e affrancassero e decidessero per le premesse cose da eseguire e da fare, che la Badessa Violante e il Convento predetti siano efficacemente obbligati. Contradditori per censura apostolica proposto l’appello da (n.d.r. reprimere) le altre e le altre cose fecero come negli stessi istrumenti più completamente si dice essere contenuto. E poiché Don Paolo, Canonico, all’istanza della Violante e del Convento predetti che esiste Augustina de Rippa che pretende falsamente di essere la badessa del detto Monastero di San Colombano e nessun altra (…) Monaca del Monastero di San Colombano che pensasse di essere presente nella causa di tal genere in questa parte quali sue litisconsorti, con la forza di quelle lettere fece alla presenza di quello che fossero chiamate in giudizio Augustina e le predette litisconsorti che affermavano falsamente da ciò di essere indebitamente oppresse dallo stesso Canonico Paolo. Poiché lo stesso (n.d.r. ricevuti) prima (…) qualsiasi eccezione per parte delle stesse, in sua presenza date in una causa di tal genere dichiarò in una sua sentenza interlocutoria che sarebbe stato giudice competente in una causa di tal genere procedette per il resto nella stessa causa avendo appellato alla sede superiore e sopra l’appello predetto le altre apostoliche, per il venerabile fratello nostro Vescovo Bibbiense residente nella diocesi di Como e Priore del Monastero dei Santi Giovanni Battista e Clemente della pieve di Fino della detta diocesi per procura solito ad essere governato e Arciprete della chiesa di San Giorgio fuori le mura di Como in nome proprio di quelli espressi con la clausola se non tutti potessero partecipare alla cognizione della causa di tal genere due o uno di loro ciò non di meno eseguissero le lettere. Conseguissero la stessa Augustina e le litisconsorti la Badessa Violante e il Convento predette in presenza del Priore e del detto Monastero Giorgio Vescovo ed attuale Arciprete predetti alla cognizione della detta causa come dichiaravano di non poter essere presenti scusandoci su ciò legittimamente posteriormente di queste predette cose con forza fecero nella causa d’appello stesso per chiamare in giudizio per parte della Badessa Violante e del Convento stessi che pensavano da ciò di essere oppressi indebitamente dallo stesso Priore e che (n.d.r. gli stessi) a priori (n.d.r. avessero) rubate le predette lettere apostoliche e male per il Canonico Paolo, il predetto processo e bene da quello di la sentenza interlocutoria di tal genere per parte della detta Augustina e delle predette litisconsorti avrebbero appellato anche per la sua sentenza dichiarò iniqua (…) alla sede appellato (…) con discrezione (…) per scritti apostolici comandiamo che chiamati coloro che furono da chiamare e ascoltati di qui quindi proposto ciò che sarà stato giusto rimosso l’appello giudicando facendo ciò che giudicherà per censura ecclesiastica che sia fermamente osservato. I testi poi che furono chiamati se per grazia, odio o timore si siano sottratti per censura cessato simile appello si proibisca di chiamarli e si evitino come testimoni.
Dato a Roma presso San Pietro l’anno dell’Incarnazione del Signore 1470, 18 delle Calende di Settembre sesto anno del nostro pontificato (…) e (…) in nostra presenza per e tra la venerabile Donna Violante della Mairola Badessa e le Monache e il Convento del Monastero di San Vittore di Meda, dell’ordine di San Benedetto della diocesi di Milano, nelle stesse lettere apostoliche e rescritto principalmente nominato. E Don Giorgio di Retegno loro sindaco e procuratore e in nome e per loro conto una parte. E la venerabile Donna Augustina di Rippa Badessa e le Monache e il Capitolo del Monastero di San Colombano di Como e del detto ordine di fronte nominati nelle stesse lettere apostoliche e così Don Nicola de Salici loro sindaco e procuratore e in nome e per quelli altra parte. Nella qual causa il predetto Don Giorgio di Retegno in nome sindacario e procuratorio delle predette Donna Badessa e Monache del detto Monastero di Meda le predette lettere apostoliche e il rescritto presentò del tenore seguente. E ciò nel termine della menzione e della citazione per noi concessa per istaurare le predette cose del sindaco e procuratore delle predette principali contro le predette Donna Badessa e le Monache del predetto Monastero di San Colombano (n.d.r. contenente in effetto) e la stessa Donna Augustina e le Donne dovessero (n.d.r. comparire) al termine nelle nostre lettere prefissato per vedere per parte delle predette principali presentare in nostra presenza le predette lettere apostoliche e il rescritto. E per opporsi tanto contro il detto rescritto per la nostra giurisdizione e commissione e come si trovi essere contenuto più diffusamente nelle stesse lettere citatorie. Dato a Como il giorno mercoledì ultimo del mese di ottobre dell’anno (…) Indizione quarta sottoscritti per Abbondio di Retegno notaio di Como. E nel termine della quale citazione (n.d.r. comparve) il predetto Don Nicola de Salici sindaco e procuratore e in nome sindacario e procuratorio delle predette Donne Augustina e le Monache e il predetto Capitolo del Monastero. In nostra presenza e fece negli scritti la comparsa e le eccezioni del seguente tenore: In presenza di voi Reverendo Signor Prevosto del Monastero di Vico fuori le mura della città di Como (n.d.r. presente) il delegato apostolico, Donna Violante presente Badessa e figlia del Monastero di San Vittore di Meda della diocesi di Milano sopra il dichiarato appello interposto come dichiara per sé e il suo convento della sentenza ottenuta per il Venerabile Signor Priore di San Giovanni Battista di Vertemate come (…). E nel dichiarato termine assegnato per voi (n.d.r. infrascritti) alla Signora Badessa, alle Consorelle Monache di San Colombano di Como opponenti tanto contro il detto dichiarato e la vostra (n.d.r. presente) giurisdizione e commissione. Comparve e compare Don Nicola de Salici sindaco e procuratore di Donna Augustina e delle sue Consorelle professe monache di San Colombano di Como dell’ordine di San Benedetto nell’istrumento notarile per pubblico istrumento di sindacato in seguito trasmesso e sottoscritto per Pietro di Muralto pubblico notaio di Como il detto anno corrente. E ciò con il predetto e permesso (n.d.r. nostro) consenso in voi per il presente né qualche atto in seguito da farsi o che in vostra presenza capiti che venga fatto come nei loro giudizi competenti (n.d.r. senza altro) finché (…) dal diritto sotto pene la via presente delegata giurisdizione da declinare e la quale declinò e declina. E dice, oppone ed attacca che il detto previsto rescritto apostolico sia le predette lettere apostoliche sono state e sono nullo o nulle e di nessuna efficacia e di valore e che non si può procedere in forza sua o loro sopra quelle cause in vostra presenza. E il primo e le predette lettere presenti sopportano il difetto di falsa purezza della lingua latina e le lettere non sono valide e sopportano il difetto del sigillo di piombo. Parimenti mancano delle altre solennità tanto di diritto quanto di scritto richiesti dalla curia romana. Parimenti le dette lettere non furono presentate ma neppure ottenute nel tempo debito essendo l’asserito appello di cui nelle dette presenti lettere apostoliche all’inizio interposto come asserisce la presente detta Donna Violante della sentenza mostrata nella detta causa e tra le predette parti per il Venerabile Signor Priore di Vertemate delegato apostolico tra le stesse parti (…), data delle predette presenti lettere apostoliche come sopra a voi presentate e la detta loro presentazione fu ed era abbandonata soprattutto per il resto dell’anno in cui fu emessa la detta sentenza entro il quale termine la detta causa doveva essere terminata. E ciò appare chiaro dalla lettura della detta sentenza e del detto presente appello da quella come asserisce l’interposto la quale sentenza e l’asserito appello furono interposti il giorno 10 agosto 1468 e le dette predette lettere apostoliche furono presentate in questo modo il giorno 12 novembre (…) e dato a Roma il 10 luglio 1467. Dai quali appare chiaro che il dato appello presente delle dette di Meda è stato abbandonato e la detta sentenza emessa per il detto Signor Priore nella detta causa tra le dette parti trasmesso in causa giudicato. Dalle quali più oltre per voi non può procedere al resto sopra le dette lettere apostoliche. Essendo la detta eccezione (…) sicura causa. E tutte queste cose fece e fa il detto Don Nicola il detto nome che con la riserva di fare molte altre eccezioni che intende fare e se competente nelle premesse cose se e nel caso detta eccezione svanito (…) fatale del detto asserito appello non contrastasse che senza dubbio si oppone e le stesse cose concernenti più oltre di diritto non si può procedere. E di tutte le quali cose del detto fatale e (…) e del detto presente appello il detto Don Nicola in nome (…) si offre di fare fedelmente e legittimamente nel tempo debito e nel termine da assegnarli nel caso in cui per parte avversa fosse negato che vi sono le predette cose. E sopra la quale eccezione per primo deve giudicare e poi si proceda per le altre cose. Diversamente si proclami il processo sulla nullità e su tutte queste cose su cui si può testimoniare di diritto tanto contro il predetto signor asserito delegato quanto la parte avversa. E fatta la detta comparsa del tenore soprascritto assegnammo un termine al predetto Don Giorgio sindaco e procuratore come sopra, per replicare e (…) ed eccezioni soprascritte. E nello stesso termine lo stesso Don Giorgio in nome sindacario e procuratorio come sopra comparve davanti a noi e nessuna eccezione contraria a quanto descritto negli atti fece alla causa e poi il predetto Don Nicola de Salici in nome sindacario e procuratorio come sopra per (…) delle sue eccezioni. In presenza del sottoscritto sindaco e procuratore (…) non produsse avanti a noi alcun diritto che vi fosse negli atti della predetta causa (…) e che per noi fosse ammesso e sulla loro copia decretammo allo stesso Don Giorgio nel detto nome e assegnammo il termine agli stessi sindaci e procuratori delle dette parti che ascoltano la nostra volontà sopra le predette. E istanti i predetti sindaci e procuratori delle dette arti e nelle sue eccezioni abbiamo deciso di nominare assistente, confidente delle parti, giurisperito e nominiamo gli stessi sindaci affinché nel predetto termine compaiano avanti a noi i loro giurisperiti per lo stesso assistente da nominare. E allegato alle cause per lo stesso Don Giorgio nel detto nome rifiutò di dare i suoi nella città di Como il detto assistente da nominare come consta negli atti di causa. Noi dalla nostra funzione e in nome di tutto il diritto, la via, la causa e la forma con cui meglio abbiamo potuto nominammo quale assistente (…) dottore in entrambi i diritti Don Antonio de Mugiasca del collegio (…) nel quale pienamente abbiamo fiducia, nel cui consiglio intendiamo procedere nella detta causa e terminare a decidere la stessa né ci sia altro confidente da dare per il predetto Don Nicola nel detto nome come sopra e gli stessi sindaci e procuratori delle dette parti più volte nominammo. E con i loro difensori e diritti dovessero comparire avanti lo stesso Don Antonio, assistente preso per voi come sopra per allegare e presentare dei suoi diritti. Onde noi Giacomo de Orchi preposto commissario giudice e delegato come sopra in presenza e con il consiglio, la partecipazione e il consenso del predetto Don Antonio de Mugiasca dottore in entrambe i diritti, assistente preso per voi. La quale lo stesso insieme con il predetto Don Antonio abbiamo visto diligentemente esaminato il predetto rescritto apostolico a noi Giacomo De Orchi presente come sopra e le predette eccezioni per parte delle predette Donna Augustina e Monache del Monastero di San Colombano e le repliche fatte dall’illustrissimo sindaco e procuratore delle predette di Meda e l’infrascritta sentenza emessa per il predetto Signor Priore di Vertemate in favore delle dette Signore del predetto Monastero di San Colombano di Como e l’appello di quella sentenza interposto da parte delle predette Signore di Meda e tutte singole le premesse cose, come sopra considerate per la detta (…). E le quali cose anche abbiano visto e diligentemente esaminato con i suoi allegati negli scritti per entrambe le parti e l’ammonizione fatta agli stessi sindaci e procuratori delle dette parti per ascoltare in questo giorno, ora e luogo, di dare e proferire questa nostra sentenza. E i quali infine sopra le premesse cose e infrascritte tutte e singole nel pieno ed opportuno esame e deliberazione abbiamo avuto.
Nel nome di Gesù Cristo e della sua gloriosissima Madre e Vergine Maria e implorato l’aiuto supplichevolmente, dai quali procedono i retti giudizi, sedendo nel banco della chiesa di San Giacomo di Como,il quale banco e in qual luogo per nostro luogo e banco idonei, abbiamo scelto e scegliamo, per questa nostra sentenza di proferire in questi scritti del nostro consiglio e in presenza e con il consenso del predetto Don Antonio assistente nominato per voi e come sopra così come sarà di detto sentenziare e dichiarare e dire e deliberare. In questi scritti diciamo, pronunciamo, sentenziamo e dichiariamo e condanniamo e riserviamo come di sotto cioè diciamo, pronunciamo, sentenziamo e per questa nostra sentenza dichiariamo che l’appello della predetta sentenza emessa per il soprascritto Signor Priore di Vertemate, allora delegato tra le parti soprascritte e in quella tra le stesse parti allora da usare e delle quali negli atti della stessa causa sia menzione delle predette Signora Badessa e Monache del Monastero di San Vittore di Meda interposto, è stato ed è abbandonato per (n.d.r. lasciato tempo fatale)e che la stessa sentenza è passata in cosa giudicata. E in conseguenza per noi più oltre in quella eccezione del predetto, a noi presentata come sopra, non è stata e non è da considerare. Salvo per la dichiarazione delle spese di cui di sotto, la detta badessa, e le Monache del Capitolo di Meda e il loro sindaco e procuratore per loro condanniamo in tutte le spese. In quella detta eccezione presentata avanti a noi(…) per parte delle dette Signore badessa, figlie e capitolo di San Colombano nelle quali si calcolino in un ducato e mezzo d’oro pagate al predetto Don Antonio assistente nominato come sopra per onorario per il suo consiglio della presente decisione e sentenza in una parte e parimenti di soldi ventitre pagate per parte delle dette Donne di San Colombano al notaio infrascritto, per la lettura della presente sentenza in altra parte di qualsiasi spesa, tassa e dichiarazione a noi e al nostro ufficio. E ciò presente il predetto Don Antonio de Mugiasca assistente nominato come sopra sedente nel banco insieme al predetto Don Giacomo Commissario e Giudice delegato come sopra, così come pronunciato e sentenziato siano per consulente come dice e proclama alla presenza di me notaio e dei testi infrascritti.
Letta, mostrata, data e in forma di sentenza promulgata la detta sentenza per il predetto Don Giacomo de Orchi Commissario e Giudice delegato come sopra. In presenza con il consiglio e la deliberazione del predetto Don Antonio de Mugiasca assistente assunto come sopra sedente come sopra l’anno presente corrente 1471. Indizione quarta il giorno di Lunedì 6 del mese di maggio l’ora 21 da poco battuta. E ciò presente il detto Don Nicola de Salici sindaco e procuratore delle predette Signore del predetto Monastero di San Colombano consenziente alla predetta sentenza e accettata la causa per la sua parte e assente l’altra parte, ammonito alle predette cose Don Giorgio de Ritegno sindaco e procuratore delle stesse di Meda e nel termine delle predette cose esistenti. Fatto come sopra presente ivi per testi distinti Don Donato de Raimondi figlio di Don Aloisio e Stefano e Galeazzo fratelli de Margnezio figli del fu Don Giovanni tutti cittadini di Como noti ed idonei per le premesse cose chiamati e specialmente richiesti.
Io Pietro di Muralto pubblico notaio di Como per autorità imperiale e in questa parte del predetto Signor delegato apostolico, figlio del fu Don Paolo alla pronuncia della detta sentenza e alle altre cose predette (…) e in seguito questo presente pubblico istrumento richiesto ho trasmesso e scritto e qui mi sono sottoscritto in fede delle mie promesse cose.
